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Per Aspera Ad Veritatem n.22
Camera dei Deputati - Senato della Repubblica XIV Legislatura

Relazione del Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato sulle ipotesi di riforma concernenti le funzioni e la struttura dei servizi di informazione e sicurezza, trasmessa alle Presidenze in data 13 dicembre 2001, approvata nella seduta del 13 dicembre 2001





Da molti anni il tema della riforma dei servizi di informazione e sicurezza è al centro dell'attenzione delle forze politiche. Nella XIII legislatura Governo e Parlamento si erano attivati per avviare l'iter di riforma della legge n. 801 del 1977. La Commissione presieduta dal Generale Jucci aveva prodotto un dettagliato documento, recante le linee di un possibile intervento legislativo. Il Comitato parlamentare, per parte sua, aveva fornito, con le relazioni presentate alle Camere, indicazioni su specifiche e rilevanti questioni delle quali auspicava la soluzione in sede di modifica legislativa. Le proposte di legge discusse al Senato, fra le quali quella presentata dal Governo, non hanno tuttavia concluso il proprio iter in commissione.
Fin dall'inizio dei suoi lavori nell'attuale legislatura, il Comitato ha convenuto sulla necessità di affrontare il tema della riforma della legge sui servizi, ritenendolo prioritario e urgente, anche alla luce dei gravissimi eventi terroristici dell'11 settembre scorso.
Il rapido e imprevisto mutamento dello scenario internazionale, con l'emersione di una minaccia proveniente da organizzazioni terroristiche ramificate in tutto il mondo e sostenute da ingenti risorse finanziarie, ha posto ai Paesi occidentali il problema di un sostanziale e tempestivo adeguamento degli organismi di informazione e sicurezza. Appare evidente come i sistemi affermatisi nell'epoca della contrapposizione fra i blocchi, manifestino elementi di vulnerabilità di fronte a situazioni di rischio completamente nuove, le quali richiedono la predisposizione di strumenti e risorse che siano idonei a fronteggiare tale scenario.
D'altronde, è bene anche precisare che l'esigenza di intervenire normativamente in questa materia per modernizzare e rendere maggiormente efficace il sistema di intelligence del nostro Paese, prescinde dal momento contingente e straordinario di questo periodo storico.
Il Comitato ha chiesto al Governo di non ricorrere alla decretazione d'urgenza, in considerazione della particolare delicatezza della materia oggetto dell'intervento normativo e, soprattutto, della necessità di procedere con strumenti che consentano un serio confronto fra le forze politiche. Il Comitato conviene, peraltro, sulla necessità di pervenire in tempi rapidi alla discussione ed approvazione del progetto di riforma, con un comune impegno dei gruppi parlamentari di maggioranza ed opposizione.
In questo senso, vista la necessità di poter contare su di un sistema di informazione pronto a rispondere in modo efficace, e considerate le normali ripercussioni che una radicale riforma avrebbe sull'operato delle strutture operative, il Comitato ritiene opportuno affrontare subito alcuni dei temi portanti della riforma, rimandando ad un secondo momento della legislatura, quando fosse superata questa fase di emergenza, l'intervento su altre importanti questioni.
Al fine di fornire un contributo al Governo ed al Parlamento, il Comitato ha proceduto ad un ciclo di audizioni, nel corso del quale sono stati ascoltati il Ministro della funzione pubblica con delega al coordinamento per i servizi, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, nonché i responsabili del CESIS, del SISDE e del SISMI.
Le audizioni hanno permesso di approfondire adeguatamente i molteplici aspetti che caratterizzano l'attività degli organismi di intelligence, con riguardo alle strutture organizzative, alle risorse umane e finanziarie, agli obiettivi, nonché alle esigenze dettate dalle nuove minacce terroristiche. A partire dall'analisi del contesto attuale, le audizioni sono state orientate a fornire indirizzi sulle linee della riforma, giudicata indilazionabile.
Con i rappresentanti del Governo si è quindi discusso delle finalità e dei contenuti del disegno di legge preannunciato dall'esecutivo. Al termine del ciclo di audizioni, il Comitato ritiene di esprimere le proprie valutazioni circa gli aspetti principali che formeranno oggetto dei progetti di riforma, nell'imminenza dell'avvio della relativa discussione nelle commissioni parlamentari competenti.



Il rinnovo dell'organizzazione politica-istituzionale della funzione informativa e l'articolazione operativa dei servizi di informazione è uno dei temi portanti alla base di un assetto istituzionale del sistema teso a garantire la sicurezza dei cittadini.
Sia all'interno del Comitato che nel dibattito politico e dottrinario sono state avanzate diverse opinioni sull'assetto istituzionale vigente che si fonda su di un sistema di sicurezza “binario”, che attribuisce direttamente al Presidente del Consiglio la responsabilità politica, e ai due Ministri responsabili del sistema sicurezza del Paese quella ordinamentale.
La necessità di non compiere interventi normativi che possano mettere a rischio la capacità dei servizi informativi di dare risposte operative efficaci ed immediate, suggerisce, come già accennato, di non affrontare questo aspetto nella attuale fase di emergenza, rinviandone l'eventuale discussione ad un momento successivo.
Confermando quindi l'assetto indicato nella legge n. 801 del 1977, la responsabilità politica e l'alta direzione della politica informativa e della sicurezza nazionale restano incardinate presso il Presidente del Consiglio dei Ministri ed anzi vengono rafforzate. I Ministri dell'interno e della difesa rappresentano i due centri di gravità della sicurezza interna ed estera ai quali compete la responsabilità gerarchica ed ordinamentale sulle strutture operative di SISDE e SISMI.
La nuova disciplina normativa deve, invece, meglio precisare i confini di competenza di ogni servizio, partendo dal presupposto che i tradizionali criteri della territorialità (interno ed estero) e della materia (civile e militare), sembrano non più sufficienti a regolamentare, in modo completo ed efficace, l'ambito di competenza di SISMI e SISDE.
In questo quadro l'origine interna o estera delle minacce a cui l'intelligence si riferisce può assumere un rilievo particolare per la definizione dei rispettivi campi di intervento.
Lo sforzo che la riforma dovrebbe fare sta proprio nel ricercare sistemi di attribuzione delle responsabilità e delle funzioni delle singole strutture che siano il più possibile aderenti ai contenuti ed alle azioni che la nuova situazione internazionale ci ha consegnato dopo l'11 settembre. Diventerà, quindi, sempre più importante disciplinare quegli aspetti “trasversali” che per la loro complessità possono essere ricondotti alla competenza di entrambe le strutture o quelli che lambiscono la responsabilità di entrambe senza però centrarla totalmente. Oltre un criterio guida, è allora opportuno indicare una scala di criteri succedanei che intervengono quando la ripartizione generale di competenze non consente di stabilire ex facto la struttura competente, prevedendo anche una stanza di compensazione di eventuali conflitti di attribuzione, che potrebbe essere il CESIS.
Il Comitato auspica che sia rinviata ad un secondo passaggio parlamentare la discussione relativa alla materia del controspionaggio, oggi rimessa alla totale competenza del servizio militare. Appare consigliabile, nella fase attuale, rinviare la scelta per non modificare l'assetto operativo delle strutture dei due servizi. Sotto il profilo dell'indirizzo e della direzione, rileva innanzitutto il ruolo del Presidente del Consiglio dei Ministri e del CIIS, organo che dovrebbe vedere accentuate le proprie caratteristiche tecniche ed operative e ristretta la composizione ai soli Ministri dell'interno, della difesa e degli esteri, oltre che al Ministro o Sottosegretario delegato dal Presidente del Consiglio. Alcune sedute di questo organo potrebbero essere allargate anche ad altri Ministri qualora debbano essere esaminati argomenti specifici di loro competenza.
La riforma, inoltre, dovrebbe rendere concreto il ruolo di coordinamento del CESIS, senza qualificarlo come una terza struttura operativa, né come una sorta di “super servizio” da sovrapporre alle competenze di SISDE e SISMI.
Il CESIS, attraverso la Segreteria Generale, potrebbe invece essere titolare di alcune funzioni specifiche - strumentali e di staff - connesse alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri, quali:
verifica e controllo dell'attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio;
elaborazione degli obiettivi dell'azione di intelligence;
gestione del prodotto informativo dei servizi per un puntuale e costante aggiornamento del Presidente del Consiglio;
definizione dei criteri per l'archiviazione nell'ambito del SISMI e del SISDE e controllo sugli archivi, nel rispetto delle competenze dei rispettivi direttori;
poteri di approvazione del budget comune delle strutture operative;
direttive relative all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale e razionalizzazione della gestione delle strutture;
compiti relativi alla comunicazione istituzionale.



È questo un tema che assume sicuramente rilievo e sul quale la riforma dovrà trovare un punto di equilibrio positivo fra le garanzie di chi opera (per avere un servizio efficiente) ed i diritti e le libertà individuali dei cittadini tutelati dalla Costituzione.
La ricerca di questo equilibrio pone dunque l'esigenza di creare un sistema di regole teso alla disciplina delle finalità istituzionali che giustificano una deroga rilevante, proporzionata ed adeguata, alle norme in tema di repressione di reati e alla regolamentazione dei casi di deviazione che fanno venir meno le ragioni della deroga.
Le garanzie funzionali, in particolare, dovrebbero essere configurate sul piano giuridico quali cause di giustificazione, ciò che consentirebbe di escludere l'illiceità del comportamento posto in essere dagli appartenenti ai servizi, sulla base della prevalenza - in casi ben definiti e delimitati da precisi presupposti - del principio di sicurezza dello Stato rispetto ad altri beni tutelati dall'ordinamento.
Si tratta di creare una griglia di disposizioni che tenda alla verifica puntuale delle attività degli organismi informativi, che investa il momento decisionale, quello attuativo e quello del controllo. Per raggiungere questo obiettivo, a parere del Comitato, si deve partire da una nuova definizione giuridica dell'attività di intelligence ed inquadrarla come “raccolta ed analisi di informazioni non altrimenti disponibili, utili alla tutela della sicurezza nazionale”.
Si profilano poi due tecniche normative relative alle modalità con cui la nuova legge dovrà stabilire le condotte che possono essere oggetto di autorizzazione.
Da un lato, si possono indicare, in astratto, i casi tassativi di condotte autorizzabili attraverso una estensione delle cause di giustificazione disciplinate dal codice penale; oppure, dall'altro, individuare nella nuova legge i beni giuridici che sono oggetto di tutela assoluta e che non possono, in alcun modo, essere aggrediti anche da chi agisce in nome di un interesse pubblico superiore e sotto copertura. Solo per citare un possibile elenco non esaustivo, si potrebbero indicare i delitti diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche.
Questa seconda soluzione, a parere del Comitato, sembra preferibile perché rende più agevole l'attività di chi dovrà decidere l'autorizzazione del progetto informativo e dell'interprete che sarà chiamato a verificare la sussistenza della causa di giustificazione (in linea con quanto già proposto dalla commissione Jucci).
Alcuni componenti del Comitato, tuttavia, hanno espresso la propria preferenza per la prima ipotesi, seguendo la quale si restringerebbe l'ambito di discrezionalità dell'organo politico a cui è rimesso il potere di autorizzazione, con una disciplina - a loro avviso - più garantista sia per i diritti dei cittadini sia per gli stessi operatori dei servizi.
Il sistema autorizzatorio dovrebbe prevedere la responsabilità diretta del Presidente del Consiglio e la proposta del Direttore operativo della struttura interessata, dopo il vaglio del Ministro competente.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri dovrebbe essere supportato nella scelta autorizzativa da un “Comitato di Garanti”, che costituirebbe lo strumento tecnico politico di controllo (preventivo) e tutela delle attività non convenzionali, composto da 3 membri, scelti fra altissime personalità, con modalità che garantiscano indipendenza ed autonomia. La procedura di individuazione potrebbe prevedere l'intervento dei Presidenti delle Camere.
In casi eccezionali, qualora le scansioni temporali dell'attività operativa non consentano in alcun modo l'autorizzazione preventiva da parte del Presidente del Consiglio e del Comitato dei garanti dei lineamenti di un progetto di intelligence sotto copertura, questo potrebbe essere avviato comunque dal Direttore del Servizio sotto la propria responsabilità, sentito il Ministro di riferimento.
L'autorizzazione successiva del Presidente del Consiglio dovrebbe comunque essere formalmente concessa entro un termine perentorio (di 4-6 giorni) che decorra dalla data di inizio dell'operazione. La legge di riforma dovrebbe in ogni caso disciplinare l'ipotesi in cui l'autorizzazione successiva non venga rilasciata, e stabilire e sanzionare le relative responsabilità connesse.
Parallelamente al tema dell'individuazione delle garanzie funzionali e del sistema autorizzatorio, si pone il problema del controllo e della verifica della corrispondenza fra azioni autorizzate e azioni eseguite (anche senza autorizzazione).
Secondo il Comitato, la prima forma di controllo, preventivo, di carattere tecnico politico, è di competenza del Comitato dei garanti, che sarà chiamato ad esprimere il proprio parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, sulle richieste avanzate dal Direttore Operativo.
Questo organismo di controllo interno, autonomo, che non dipende né funzionalmente, né strutturalmente da chi ha la responsabilità politica ed organizzativa della funzione informativa, può essere soggetto terzo che verifica i presupposti, la necessità, la proporzionalità, l'adeguatezza, la congruità delle azioni da porre in essere.
A parere di alcuni componenti del Comitato, tale organo rafforzerebbe l'affidabilità delle valutazioni preliminari all'autorizzazione, ma non potrebbe avere, invece, il carattere di organo terzo in grado di controllare se i comportamenti autorizzati siano necessari ai fini istituzionali e se corrispondano in concreto alle norme generali in materia di non punibilità. A loro avviso, un controllo preventivo ed il relativo eventuale nulla osta all'autorizzazione dei comportamenti concreti dovrebbero essere affidati ad un organo giurisdizionale. Dovrebbe trattarsi di un organo centrale, diverso dalle autorità giudiziarie che esercitano l'azione penale e che possono trovarsi nella condizione di promuovere un controllo giurisdizionale successivo su quegli stessi comportamenti. Sempre ad avviso di questi componenti, la valutazione preventiva ed il conseguente nulla osta potrebbero attribuirsi al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione; oppure, tenendo conto dell'affinità fra tutela dello Stato e dell'ordine democratico ed azione di contrasto contro le varie forme di criminalità organizzata, potrebbero essere affidati al Procuratore Nazionale Antimafia.
Al controllo preventivo operato dal Comitato dei garanti, seguirà quello svolto dal Comitato parlamentare, di cui si parlerà nell'apposito paragrafo.
Solo questa doppia terzietà, da un lato parlamentare e dall'altro tecnico-politica, può consentire di elevare il grado delle garanzie funzionali che, normalmente, corrisponde ad un innalzamento del livello di efficacia dei servizi di informazione, perché innalza, parallelamente, il livello di controllo sulle azioni svolte in attuazione di queste attività.
Al fianco di queste procedure, come meglio precisato nel paragrafo che segue, ne vanno individuate altre relative al raccordo con l'attività dell'Autorità giudiziaria, incidentalmente interessata, alla quale deve essere consentito di richiedere informazioni sulla esistenza della autorizzazione all'attività sotto copertura.



È opinione del Comitato che la distinzione tra le funzioni attribuite alla polizia giudiziaria e quelle di cui sono destinatari gli organismi informativi debba restare ferma.
In tale prospettiva, dovrebbe pertanto essere legislativamente statuita la preclusione di attività dei servizi a supporto di indagini giudiziarie.
Quanto alle verifiche sull'applicazione delle norme relative alle garanzie funzionali, esse vanno ricondotte al circuito istituzionale e quindi attribuite ad organi di controllo interno, per la fase preventiva, ed al Comitato parlamentare per il controllo successivo. In tale assetto, resterebbe naturalmente di competenza dell'autorità giudiziaria l'accertamento delle eventuali responsabilità penali derivanti dalla violazione delle norme che introducono le cause di giustificazione.



Sia le proposte di legge presentate in questa e nella precedente legislatura, sia la relazione della commissione Jucci, nonché il lavoro del precedente Comitato Parlamentare, si sono soffermati su questo delicato aspetto dal quale dipende, non in modo secondario, la risposta che l'intero sistema statuale è in grado di dare ai cittadini in materia di sicurezza.
Partendo dal presupposto che i principi guida a cui la riforma dovrebbe ispirarsi sono quelli della cooperazione e della leale collaborazione, fra servizi di informazione e forze di polizia, sembra utile prevedere delle forme di raccordo istituzionale che rendano concrete queste enunciazioni.
La partecipazione istituzionalizzata dei direttori delle strutture operative al Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, la previsione di un rapporto costante fra strutture operative e Dipartimento per la Pubblica Sicurezza (attraverso la Direzione Centrale per la polizia di prevenzione), sono due esempi di come questo raccordo potrebbe riempirsi di contenuto e di procedure amministrative operative.
Queste iniziative dovrebbero poi essere riprodotte anche sul territorio attraverso l'emanazione di specifiche direttive in questo senso inviate ai Prefetti, ai responsabili territoriali di PS ed ai referenti dei servizi di informazione che consentano di elevare, in concreto, il livello di collaborazione fra le strutture operative e le forze di polizia.
Per ciò che riguarda la qualifica di agenti di polizia di prevenzione, oggi attribuita a tutti gli appartenenti ai servizi (in virtù della disposizione di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 7/1980), e che abilita all'uso delle armi, occorre prevedere una disciplina mirata, che affidi tali funzioni in rapporto a specifiche competenze ed attività operative e con idonei controlli interni.



Il Comitato ritiene indispensabile accrescere il livello professionale del personale dei servizi e contestualmente incrementare la quota di risorse umane destinate a compiti operativi rispetto a quelle cui competono funzioni amministrative. Quanto alle modalità di reclutamento, sembra opportuno che le risorse umane reperibili nell'ambito delle pubbliche amministrazioni vengano selezionate mediante procedure trasparenti e sulla base di requisiti definiti con chiarezza, in relazione alle funzioni che sono destinate ad assolvere. Il Comitato ritiene opportuno che la nuova legge dia indicazioni precise sulla costante formazione degli addetti e sull'inquadramento del personale.
Le assunzioni dall'esterno dovrebbero essere indirizzate all'acquisizione di quelle professionalità non reperibili nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, sono ipotizzabili procedure di selezione mirate, con avvisi pubblici, indirizzate a università e centri di studi e ricerche, sull'esempio di quanto già praticato da organismi informativi di altri paesi. Potrebbero inoltre essere previste forme di reclutamento presso le scuole e gli istituti di formazione militare.
Il Comitato ritiene auspicabile l'attribuzione dei compiti di selezione e reclutamento del personale a commissioni miste, nelle quali siano presenti, accanto a dirigenti dello Stato e ai dirigenti dei servizi, anche esperti esterni. Le risultanze di tali selezioni dovrebbero costituire oggetto di controllo successivo e la relativa documentazione andrebbe a tal fine trasmessa al Comitato parlamentare.



A fronte di un sensibile rafforzamento dei poteri operativi attribuiti ai servizi, si rende necessario un ampliamento dei poteri conoscitivi e di controllo riconosciuti al Comitato parlamentare, senza che ciò comporti in alcun modo un'alterazione degli equilibri istituzionali, e ferma restando, pertanto, la rigorosa distinzione di ruoli, in base alla quale le funzioni gestionali in materia sono interamente di competenza del Governo.
In primo luogo, appare fondamentale garantire un flusso informativo completo, che consenta di conoscere gli obiettivi e le linee di azione dei servizi. A tal fine, dovrebbero essere trasmesse al Comitato le direttive a carattere generale e regolamentare emanate dal Governo e dai responsabili dei servizi.
Il Comitato andrebbe poi informato sulle attività di intelligence mediante l'invio di relazioni periodiche - l'attuale cadenza trimestrale potrebbe essere confermata - che rechino indicazioni e notizie utili a fornire elementi effettivi di analisi della situazione, dei rischi, e delle relative valutazioni dei responsabili dei servizi.
Appare inoltre opportuno statuire la legittimazione del Comitato ad un rapporto di interlocuzione diretta con i responsabili dei servizi, come del resto già avviene per prassi, sebbene attraverso la mediazione dei competenti organi di governo.
Si ritiene importante che venga attribuito al Comitato il compito di verificare la rispondenza ai principi stabiliti dalla legge delle operazioni realizzate con l'utilizzo delle cause di giustificazione. Tale forma di controllo dovrebbe in sostanza costituire il necessario contrappeso istituzionale, a garanzia del rispetto dei rigorosi criteri cui deve essere ancorata la previsione delle predette scriminanti. Si ritiene che per questo tipo di informazione il termine entro il quale devono pervenire le informative da parte del Governo possa essere individuato in 6 mesi dalla data di inizio dell'operazione, termine prorogabile per una volta qualora l'operazione sia ancora in corso.
Le modalità e i fini dell'operazione devono essere peraltro documentati in modo puntuale, affinché il Comitato ne assuma piena conoscenza, fermo restando il segreto sulla identità degli operatori e delle fonti.
Una ulteriore funzione di controllo di cui sembra necessaria l'introduzione è quella relativa alla destinazione delle risorse finanziarie attribuite ai servizi.
Si dovrebbe prevedere a tale scopo l'invio al Comitato della ripartizione degli stanziamenti e, al termine dell'esercizio finanziario, del bilancio consuntivo, corredati da una relazione illustrativa, che permetta di evidenziare il rapporto fra somme stanziate, attività svolte ed obiettivi perseguiti.
Come già accennato in precedenza, sembra necessario permettere al Comitato una verifica sulla gestione delle procedure di selezione del personale, da effettuarsi naturalmente ex post, sulla base della documentazione trasmessa dalle commissioni di reclutamento.
Quanto alla composizione del Comitato, l'ipotesi di riduzione del numero dei componenti, a suo tempo avanzata nel testo elaborato dalla Commissione Jucci, non sembra rispondere a effettive esigenze di funzionalità e potrebbe d'altra parte determinare una eccessiva compressione del principio di rappresentanza delle parti politiche. Appare quindi preferibile confermare l'attuale numero di componenti.
In un quadro di accresciute capacità conoscitive, il Comitato ritiene di fondamentale importanza il rafforzamento del vincolo del segreto nei confronti dei parlamentari chiamati a far parte dell'organismo di controllo. In tal senso, ferme restando le responsabilità penali, già contemplate dalla disciplina vigente, sono ipotizzabili disposizioni finalizzate, mediante rinvio ai regolamenti di Camera e Senato, a introdurre specifiche procedure per l'accertamento delle violazioni del predetto obbligo, cui vengano riconnesse sanzioni - aggiuntive a quelle penali - incidenti sull'attività parlamentare, quali ad esempio la sospensione per periodi variabili dalla partecipazione ai lavori parlamentari. Sembra altresì opportuno prevedere la permanenza del vincolo del segreto anche dopo che il parlamentare abbia cessato di far parte del Comitato.



Nel corso delle audizioni del Ministro con delega per il coordinamento dei servizi, si è registrato il comune intento di introdurre un limite temporale alla durata del segreto. Tale orientamento trae ispirazione dalla necessità di rimuovere uno dei principali ostacoli alla ricostruzione di vicende non più soggette ad ulteriori sviluppi e dall'esame delle quali è possibile ricavare utili elementi di conoscenza, tanto per le istituzioni quanto per i cittadini. Un termine di quindici anni potrebbe consentire un bilanciamento adeguato fra le esigenze ora accennate e quelle connesse alla tutela della riservatezza circa informazioni sensibili.
Anche la disciplina del segreto militare, dettata dal decreto legislativo n. 1161 del 1941, e che appare ormai superata, dovrebbe essere sottoposta a riordino.
La nuova normativa dovrà comunque innovare ed aggiornare questa materia, razionalizzando i livelli di classificazione, di efficacia e di opponibilità del segreto, introducendo nuovi criteri di tenuta degli archivi, e prevedendo una disciplina specificamente dedicata al rapporto fra segreto e comitato parlamentare.Quanto al regime di opponibilità del segreto di Stato, occorre sottolineare come tale strumento abbia spesso conosciuto, nel passato, un utilizzo improprio, determinato dalla necessità di tutelare gli operatori dei servizi, in assenza di una specifica normativa che garantisse la liceità delle loro azioni in sede processuale.
Nella prospettiva delineata dal Comitato, che prevede l'introduzione di garanzie funzionali, nelle forme illustrate in precedenza, appare evidente come debba essere escluso il ricorso al segreto per il perseguimento di tale obiettivo. Pertanto, l'opponibilità del segreto di Stato non potrà essere invocata con riferimento alle circostanze in base alle quali verranno adottati i provvedimenti autorizzatori ad operazioni tutelate dalle predette garanzie.
In ogni caso, occorre prevedere che il segreto di Stato non possa essere opposto all'Autorità giudiziaria quando esso si riferisca a notizie o documenti relativi a reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e al reato di strage.


(*) Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 maggio 2002, ha approvato lo schema di disegno di legge concernente "Modifica ed integrazione alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, Istituzione ed ordinamento dei servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato".

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